“La vera democrazia è quella in cui il Governo compie la volontà del popolo e difende un solo interesse: quello sociale del popolo”.
Il Tribunale di Roma ha ribadito il superamento della distinzione tra disoccupati ed inoccupati al fine di riconoscere l’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria. Infatti con sentenza del 13/06/18 il Tribunale di Roma ha dichiarato irrilevante, ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, la distinzione tra disoccupato, inteso come soggetto che ha svolto attività lavorativa ed inoccupato, inteso come soggetto che non ha mai svolto alcuna attività lavorativa. Il superamento di tale distinzione e la sola rilevanza dello stato di non occupazione deriva dall’art. 19 comma 7 D.lgs 150/15 (decreto attuativo del Jobs Act) a norma del quale “allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano le prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione…… omissis…..”.
Sulla questione è intervenuto il Ministero del Lavoro che prima con la Circolare n°34/15 e in seguito con un ulteriore Circolare n°5090/16 ha chiarito la definizione di condizione di non occupazione svincolando dalla registrazione come disoccupato la fruizione delle prestazioni sociali, equiparando la posizione di disoccupati e non occupati. Nell’affermare quanto sopra si richiama una precedente sentenza del Tribunale di Roma del 17/02/17, dove era stato riconosciuto ai fini dell’esenzione ticket “ciò che rileva è lo stato di non occupazione, non rilevando più invece la circostanza che l’interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa”.
Le Regioni del Nord-Italia e le stesse ASL (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana) si sono uniformate dall’anno 2016 alla legge, mentre altre Regioni con le corrispondenti ASL si stanno comportando tutt’oggi in maniera difforme, sicchè l’onere per il richiedente di pagare il ticket finisce per essere diverso da Regione a Regione e particolarmente da Nord a Sud.
Con l’estensione dell’esenzione dal ticket non solo ai disoccupati ma anche agli inoccupati è necessario, ora, dare immediata esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma e correggere gli errori e le conseguenti esclusioni, fino ad oggi commessi.
L’U.G.L. – Sanità che ha portato avanti la battaglia sulla questione sopra menzionata con la sentenza del Tribunale di Roma, invita il Ministero della Salute a correggere le indicazioni, che prevedono l’esenzione solo per i disoccupati; ricordando, inoltre, che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha considerato tale comportamento sulla materia sopra esposta “discriminatorio e in contrasto con i principi fondamentali dell’uomo”, condannando e sanzionando “l’Italia per il proseguimento di tale atteggiamento illiberale ed anti-sociale”.
“Le due braccia della vera democrazia sono: la Giustizia Sociale e l’Assistenza Sociale. Con esse si da al popolo un abbraccio di giustizia e di solidarietà”.
Il Segretario Provinciale U.G.L. Sanità – Dr. Ditta Vito